Vicenda giudiziaria dell’ing. Cappello, l’amministrazione di Cesa ” Il Comune non è coinvolto. Già il TAR ha sancito la regolarità delle procedure”

Cesa Riceviamo e pubblichiamo dall'amministrazione comunale atellana.

" Con riferimento ad una serie di articoli apparsi sulle testate locali, che hanno trattato la vicenda giudiziaria che vede coinvolto, nella qualità di imputato l'ingegnere Piero Cappello, l'Amministrazione Comunale intende precisare quanto segue.
In primo luogo, il processo penale, in corso di svolgimento, non riguarda fatti o avvenimenti che attengono il Comune di Cesa.
Nei capi di imputazione non vi è menzione di procedure di gara indette dal Comune di Cesa.
Tant'è che lo stesso ente locale in questione non è stata individuato quale parte offesa.
I fatti oggetto del dibattimento riguardano altri comuni e riguardano, per quanto concerne la figura dell’Ing. Cappello, momenti storici in cui costui svolgeva il responsabile dell’Utc in altri enti.
Si ribadisce, quindi, che il Comune di Cesa è estraneo al processo.
Si aggiunge che la sede naturale per la affermazione di una eventuale responsabilità penale è il Tribunale e sono i giudici a doverlo stabilire.
Nel nostro ordinamento esiste il principio della presunzione di innocenza, per cui non si è colpevoli fino a quando non vi è una sentenza definitiva e passata in giudicato.

L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare azioni legali nei confronti di quelle testate che, in malafede, hanno accostato il Comune di Cesa ed i suoi amministratori ad ambienti criminali, per tutelare la onorabilità di persone che, nell’azione quotidiana, hanno dimostrato di essere contro la camorra.
Basti pensare, a titolo di esempio, agli atti compiuti in materia di riutilizzo dei beni confiscati.
Si rappresentano, inoltre, alcuni aspetti.
L'ingegnere Cappello, dopo l'applicazione della misura cautelare, che già ebbe ad escludere la configurabilità della cosiddetta “aggravante mafiosa”, ebbe a subire una sospensione cautelare e, soprattutto, in ragione delle imputazioni mosse, per fatti che hanno riguardato ruoli ricoperti in altri comuni, al momento non ha compiti di responsabilità.
Per quanto riguarda le notizie emerse sui giornali in ordine alle procedure di gara del Comune di Cesa si evidenzia che le stesse sono state ritenute legittime dal Tar Campania, che si espresso su ricorso di una delle ditte escluse.
La gara per l’affidamento dei lavori risale al 2019 ed il Rup non era l’ing. Cappello.
Allorquando la ditta vincitrice ebbe ad essere raggiunta da interdittiva antimafia ed ebbe a rinunciare all’appalto, l’ing. Cappello, divenuto nel frattempo responsabile dell’ufficio tecnico, poiché la Regione Campania aveva imposto dei tempi precisi, per la consegna dei lavori, nella sua autonomia autonomia decisionale, ebbe a ricorrere alla procedura dell’interpello, tra cinque ditte che avevano partecipato alla gara
.

Questo metodo, dettato anche dall’urgenza, era previsto dall’art. 110 comma del Codice degli Appalti del 2016, all’epoca vigente, nei casi di risoluzione del contratto per interdittiva antimafia.
Altro aspetto ritenuto legittimo è la mancata concessione dell’adeguamento prezzi in sede contrattuale, con l’interpello.
L’adeguamento prezzi avrebbe inciso sulle risorse a disposizione dell’ente, oltre a dover essere approvato dalla Regione Campania, che aveva erogato il finanziamento.
A tutti i partecipanti all’interpello, fu specificato, che somme aggiuntive per procedere ad una revisione dei prezzi sarebbe stata richiesta al Ministero competente, mediante al ricorso al c.d. “Decreto Aiuti”.
Dunque, tale revisione ebbe ad essere concessa in un secondo momento, perché richiesta al Governo, che aveva introdotto una misura precisa in materia di appalti pubblici, per far fronte all’incremento dei costi delle materie prime, a seguito del Covid.
Anche questo aspetto della questione è stato ritenuto legittimo dal Tar Campania.
Si aggiunge che la ditta sono subentrate, rispetto alla prima aggiudicataria, e quelle che potenzialmente potevano subentrate potevano ricevere l’appalto alle sole condizioni economiche della prima aggiudicazione
".

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