Querelle impianto biometano zona ASI Aversa Nord: il Consiglio di Stato prende tempo con la richiesta di nuovi chiarimenti
NAPOLI. La complessa e annosa vicenda autorizzativa legata alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano da FORSU (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) nell'area industriale di Gricignano di Aversa si arricchisce di un nuovo capitolo giudiziario. Con l'ordinanza interlocutoria n. 05468/2026 (pubblicata l'8 luglio 2026), la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha congelato la pronuncia sul ricorso proposto da Edison Next Environment S.r.l., disponendo specifici incombenti istruttori a carico del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI) della Provincia di Caserta.
La controversia affonda le radici nel 2020, quando la società (subentrata ad Ambyenta Campania S.p.A.) ha presentato alla Regione Campania l'istanza per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 per realizzare l'impianto in una zona classificata come "produttiva" dal Piano ASI dell'agglomerato Aversa Nord. Nonostante i pareri tecnici favorevoli espressi da ARPAC, ASL Caserta, Regione Campania (per VIA e AIA) e Soprintendenza, il procedimento si è nuovamente arenato nella Conferenza di Servizi del 25 novembre 2024 a causa del fermo parere contrario del Consorzio ASI, sostenuto dai Comuni dell'area (Gricignano di Aversa, Carinaro, Teverola, Marcianise), dalla Provincia di Caserta e da alcune aziende già insediate (tra cui Dolciaria Acquaviva S.p.A.).
Il Consorzio ASI ha negato l'assegnazione del suolo sostenendo, tra l'altro:
- La non coerenza dell'impianto con la vocazione prevalentemente logistica, manifatturiera e artigianale dell'area;
- Il rischio di chiusura o delocalizzazione di altre aziende già presenti con conseguenti impatti occupazionali negativi;
- Il contrasto con le strategie di sviluppo consortili e con la pianificazione regionale dei rifiuti.
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A fronte del rigetto del ricorso di primo grado da parte del TAR Campania (sentenza n. 06598/2025), Edison Next si è rivolta al Consiglio di Stato chiedendo la riforma della pronuncia. Tra i principali motivi d'appello mossi dai legali della società: Violazione del giudicato e del "one shot temperato": Il Consorzio avrebbe riproposto argomentazioni già ritenute illegittime dal Consiglio di Stato nel 2023 (sentenza n. 8357/2023) o desunte da elementi istruttori già noti fin dall’inizio. L’ Incompetenza ambientale dell'ASI: Il Consorzio avrebbe invaso le competenze in materia di rifiuti e tutela ambientale spettanti per legge alla Regione e alle agenzie tecniche (ARPA/ASL), le quali avevano invece dato semaforo verde al progetto.
L’Idoneità dell'area e pubblica utilità: L'area è destinata ad attività industriali e l'autorizzazione ex art. 208 TUA avrebbe potuto costituire variante e pubblica utilità, superando il diniego consortile.
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Il Collegio giudicante ha ritenuto che, per poter decidere nel merito, sia necessario acquisire un quadro conoscitivo chiaro e oggettivo sulla situazione reale dell'agglomerato.
Per questo motivo, Palazzo Spada ha ordinato al Consorzio ASI di caserta di fornire, entro 30 giorni:
«Chiarimenti in ordine al numero, alla tipologia e alla dislocazione delle attività attualmente insediate nell'area e nella zona del Piano ASI di cui trattasi».
Solo una volta acquisito il report dell'ASI, la Quarta Sezione fisserà la nuova udienza per la trattazione del merito e la decisione definitiva.
Cronistoria della vicenda:
- 2020: Presentazione istanza PAUR da parte di Ambyenta Campania (poi Edison Next).
- 2023: Il Consiglio di Stato (Sent. n. 8357/2023) annulla il primo diniego del Consorzio ASI per difetto di motivazione.
- 25 Nov 2024: Nuovo esito negativo della Conferenza di Servizi a seguito del confermato diniego ASI di assegnazione del lotto.
- 2025: Il TAR Campania (Sent. n. 06598/2025) respinge il ricorso di Edison Next.
- 19 Mar 2026: Udienza pubblica dinanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato.
- 08 Lug 2026: Pubblicazione dell'ordinanza interlocutoria n. 05468/2026 con ordine di adempimenti istruttori entro 30 giorni.

