Area Atellana, tamponi a 8 euro per i cittadini tra i 12 e i 18 anni. Le farmacie che hanno aderito al protocollo e non lo rispettano rischiano la chiusura

SANT'ARPINO. I test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-Cov-2 eseguiti in farmacia manterranno fino alla fine del 2021 i prezzi calmierati stabiliti dal protocollo d'intesa predisposto dal Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo con il Ministro della Salute Roberto Speranza.

A stabilirlo è il decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Il decreto estende fino al 31 dicembre l'obbligo, per le farmacie che hanno sottoscritto il protocollo, di mantenere i prezzi calmierati per l'esecuzione dei tamponi rapidi per il covid. Stando all'elenco delle farmacie che hanno aderito al protocollo, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 settembre 2021, a Sant'Arpino le farmacie che hanno firmato l'intesa sono la farmacia "Saviano" di via De Gasperi 118 e la farmacia Sant'Elpidio di corso atellano 96. A Succivo la farmacia "Pragliola" di via Cadorna e la farmacia "Parente" di via Martiri Atellani 52. A Orta la farmacia "Sagripanti" di via Toscanini.

Il costo del tampone, presso le farmacie aderenti, dovrà essere di 8 euro per i cittadini tra i 12 e i 18 anni, e di 15 euro per i cittadini dai 18 anni in su.

Il decreto in questione, tra le altre cose, stabilisce anche le sanzioni previste in caso di farmacie inadempienti. Per chi non rispetta la norma sono previste sanzioni economiche e la chiusura temporanea dell’attività.

"In caso di inosservanza della disposizione – come prescrive il decreto – si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille a 10mila euro e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni".

Id.Ur.

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