Sant’Arpino. Querelle Housing Sociale. L’imprenditore Santolo D’Ambra “Altro che doccia fredda. Il TAR ancora una volta ci ha dato ragione su tutta la linea”.

Sant’Arpino     Rompe il suo proverbiale silenzio, non per creare polemiche ad arte ma esclusivamente per far chiarezza su una vicenda in cui sono coinvolte decine di famiglie e lavoratori e smentire “affermazioni giornalistiche assolutamente errate”. A parlare è l’imprenditore santarpinese Santolo D’Ambra che interviene all’indomani della sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo della Campania- Napoli nel procedimento avente Rg nr. 2530/2021 che lo vede contrapposto al Comune di Sant’Arpino.

A differenza di quanto riportato da alcuni resoconti giornalistici il TAR- precisa D’Ambra- non ha affatto adottato una sentenza che definisce nel merito la controversia, ma si è limitato a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Al solo fine di informare correttamente l’opinione pubblica, evitando anche possibili speculazioni, si ricorda che l’Amministrazione Comunale in data 02.04.2021 ha adottato il provvedimento prot. n. 5472 con cui si dichiarava l'improcedibilità della S.C.I.A. per l'agibilità del 26.11.2020. La medesima amministrazione conseguentemente, con ordinanza settoriale n. 19 del 21.04.2021, disponeva "l'inutilizzo immediato delle parti comuni soggette ad autorizzazione da parte del Comando Provinciale VV.F. e degli impianti di sollevamento (ascensori)".

Lo stesso TAR della Campania, con ordinanza cautelare n. 1269/2021, statuiva l’illegittimità dei provvedimenti impugnati e sopra riportati. La stessa Amministrazione comunale poi, tornando sui propri passi, adottava illegittimamente un nuovo provvedimento (prot. n. 161 del 28.10.2021) con cui annullava in sede di autotutela la S.C.I.A. del 26.11.2020. Tale ultimo provvedimento veniva impugnato con autonomo ricorso innanzi al TAR (Sezione VIII – R.G. n. 328/2022) ancora pendente in attesa di definizione”. E D’Ambra uscendo dai tecnicismi sottolinea come “l’ultimo provvedimento adottato non rappresenti  nessuna “doccia fredda”. Ho ottenuto, anzi, la conferma che i provvedimenti all’epoca adottati dall’Amministrazione Comunale erano illegittimi e sono poi divenuti privi di efficacia, come affermato dallo stesso TAR, in quanto superati da un nuovo provvedimento. In altri termini, il Comune avendo sbagliato, come accertato dal Giudice Amministrativo, ha poi fatto "dietro front". Più vittoria di così! E’ evidente che tutte le altre elucubrazioni contenute in alcuni resoconti giornalistici sono assolutamente prive di fondamento in quanto: le unità abitative sono liberamente commerciabili; il Comune non può procedere ad alcun sequestro atteso che gli alloggi sono pienamente legittimi sotto il profilo edilizio ed urbanistico; le determine del “Buonomo” non hanno più alcuna efficacia, come statuito dal TAR nella sentenza in parola”.

D’Ambra specifica come  “al contrario di quanto si vuole arbitrariamente far credere, e non se ne capisce il motivo, è assolutamente sereno e non teme alcuna verifica da parte di chicchessia. Non vi sarà alcun round decisivo innanzi al Consiglio di Stato, in quanto la sentenza del TAR è pienamente favorevole al sottoscritto, avendo, si ripete, dichiarato l’inefficacia dei provvedimenti impugnati adottati illegittimamente nell’aprile 2021 dal Comune”.

L’imprenditore atellano sottolinea come fino ad oggi si sia sempre “tenuto fuori da qualsiasi querelle mediatica e finanche politica riguardante le tematiche in questioni, anche quando ha ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni dinanzi allo TAR come da sentenza nr. 7532/2021 e sentenza nr.1201/22 (che riportiamo al termini di questo articolo ndr). Il TAR con tali decisioni ha condannato anche il Comune al pagamento delle spese processuali, disponendo, inoltre, la trasmissione della sentenza nr.1201/22, una volta che sia passata in giudicata, alla Procura Regionale della Corte dei Conti”.  

D’Ambra, infine, annuncia di aver “già dato mandato ai propri difensori di fiducia di tutelare la propria immagine in ogni sede, nonché di avviare le opportune verifiche per l'avvio di azioni risarcitorie per i gravissimi danni sin qui subiti”.

DI seguito i link con la sentenza nr 7532/2021 del Tar Campania- Napoli e la sentenza nr.1201/2022 del Tar Campania- Napoli     Sentenza 7532 2021   Sentenza 1201 2022
Share
Translate »