Orta, Cantone archivia la richiesta di inconferibilità di D’Ambrosio e Indaco sulla nomina di Giardullo: non c’è incompatibilità

cantoneOrta di Atella. Con un documento protocollato in data 15 marzo 2017, Raffaele Cantone, Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha archiviato l’esposto dei consiglieri comunali di Orta di Atella, Eduardo Indaco e Ferdinando D’Ambrosio, relativo all’inconferibilità, ai sensi del d.lgs. 39/2013, della nomina di assessore al bilancio del Comune di Orta di Atella del dott. Giardullo Enzo.

L’esposto dei due consiglieri, acquisito al protocollo generale dell’autorità nazionale in data 13 gennaio 2017, poneva all’attenzione di Cantone l’ipotetica inconferibilità dell’incarico del dott. Giardullo, poichè lo stesso ha ricoperto, tra il 20 settembre 2014 e il 2 dicembre 2014, l’incarico di componente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Orta di Atella, svolgendo la propria attività in maniera continuativa e retribuita. Successivamente, nel trimestre febbraio-maggio 2015, ha esercitato le funzioni di componente del nucleo di valutazione del suddetto comune, attribuitogli dal Sindaco pro tempore con Decreto n.13 del 4 febbraio del 2015. Nel successivo agosto dello stesso anno il dott. Giardullo è stato nominato Assessore al bilancio del Comune di Orta di Atella. Su quest’ultima nomina viene richiesta l’inconferibilità, dai due consiglieri, ai sensi dell’art. 1 e 4 del d.lgs. 39/2013, visto e considerato che l’assessore al bilancio ha ricoperto, nei due anni antecedenti, incarichi professionali dall’Ente che gli ha conferito l’incarico.

L'ANAC respinge, in modo semplice e sintetico, l’esposto dei due consiglieri. Cantone, infatti evidenzia come l’art. 4 del suddetto decreto legislativo stabilisce che l’inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali “a colore che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati e finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico”. Disposizioni che escludono, nella fattispecie, incarichi di natura politica come quello relativo al dott. Giardullo stabilendo, in modo limpido, che non si rilevano situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.

Cantone richiama, per un ulteriore approfondimento, l’art. 236 del d.lgs. 267/2000 contenente disposizioni sull’incompatibilità e sull’ineleggibilità dei revisori contabili, evidenziando come, anche in questo caso, non sussistono situazioni di incompatiblità poiché la norma prevede, per la configurazione della fattispecie, che l’incarico di componente nell’organo dell’ente locale sia stato conferito nei due anni antecedenti la nomina di revisore e non viceversa come nel caso considerato.

Il documento, conclude deliberando l'archiviazione della richiesta pervenuta.

Sbirciando le carte, quindi, il caso sollevato da D’Ambrosio e Indaco, appare più che infondato.

Idio Maria Francesco Urciuoli

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