Sant’Arpino. Dissesto, interviene Roberto Iavarone di “Sant’Arpino Città in Comune”:”L’OSL non ha scadenza, vero, ma quando il ritardo diventa inerzia?”

SANT'ARPINO. Di seguito le riflessioni dell'ex assessore e consigliere comunale Roberto Iavarone, attualmente esponente del gruppo "Sant'Arpino Città in Comune".

"In merito alle precisazioni del dott. Di Mattia, che ho letto con estrema attenzione, vorrei fare 3 piccolissime premesse.

Una prima ed una seconda premessa di carattere “politico”, una terza premessa di carattere “tecnico”, nel merito.

La prima premessa è che va riconosciuta al dott Di Mattia, sindaco di Sant’Arpino, una grande competenza in materia di contabilità pubblica e dunque anche di dissesto degli enti locali avendo lui svolto l’attività di responsabile finanziario del Comune di Lusciano per decenni.

La seconda premessa è che più è grande la sua competenza in materia di dissesto più è grande la responsabilità politica per la mancata chiusura del dissesto a oltre 7 anni dalla dichiarazione;

Infine, terza premessa nel merito, i commi 1 e 8 riguardano l'esecutività del piano di rilevazione della massa passiva con il deposito presso il Ministero dell'Interno (comma 1) e la notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione all'ente e all'OSL (comma mentre, invece, i commi relativi alla durata sono il 6 (piano di estinzione entro 24 mesi), l'11 (rendiconto della gestione) e l'11-bis (chiusura del conto di tesoreria), per cui il rinvio ai soli commi 1 e 8 è riduttivo e non centra il tema della durata.

Fatte queste dovute premesse dico subito che sono d’accordo con quanto si evince dalla nota del dott Di Mattia, sindaco di Sant’Arpino, ovvero che L'OSL non decade, non scade. Sono d’accordo che l’OSL cessa quando approva il rendiconto e chiude il conto di tesoreriaFino a quel momento, che siano trascorsi cinque, sette o più anni dalla dichiarazione di dissesto, la sua permanenza in carica è pienamente legittima ed è l'effetto diretto dell'art. 256, comma 11 del TUEL .

Ma allora se il termine è ordinatorio e non perentorio e la cessazione è ancorata al rendiconto, ma il rendiconto non si può approvare perché, ad esempio, non c'è massa attiva sufficiente, si rischia una durata indefinita?

E’ chiaro che no, la procedura non dura all'infinito! Infatti il termine quinquennale per la conclusione del dissesto finanziario di un ente locale, previsto dall’art. 265 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può essere considerato perentorio, ma va inteso come sollecitatorio o ordinatorio, e il suo inutile decorso postula non l’illegittimità degli atti adottati, quanto piuttosto una mera irregolarità non viziante. Il decorso di tale termine, però, non può far svanire la necessità che si concludano le attività previste dall’articolo 256, giungendo fino all’approvazione del rendiconto di gestione finale.

Infatti, nel caso, ad esempio, di mancanza di massa attiva, l’OSL pagherebbe fino ad esaurimento dei fondi, approverebbe il rendiconto, e la procedura si chiude. Se necessario, il Ministro potrebbe attivare le misure straordinarie dell'art. 256, comma 12 ovvero disporre la chiusura anticipata ex art. 268-bis, comma 1, nominare una commissione straordinaria e dichiarare la chiusura del dissesto.

Benissimo!

E se si verificasse un inerzia nell’attivazione di tutto questo? Che succederebbe? Interverrebbe l’art 254 comma 8 del TUEL il quale dispone che «in caso di inosservanza del termine di cui al comma 1 (180 giorni per il piano di rilevazione), di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, può essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della liquidazione», con conseguenze erariali e oltre (la circostanza considerata, ad esempio, farebbe optare per una richiesta formale di proroga in quanto il suo ottenimento significherebbe cheil Ministero ha valutato come giustificato il ritardo, escludendo la colpa o la negligenza dei commissari. Il che dimostra che esistono comunque circostanze in cui la richiesta di proroga non solo dovrebbe intervenire, ma il solo esito positivo del ministero giustificherebbe una sostituzione dello stesso organismo). Benissimo!!

Ma quando si deve parlare di inerzia?

E qui è ancora l’art 254 comma 8 che ci risponde individuando 3 fattispecie alternative tra loro di inerzia:

Inosservanza del termine per il piano di rilevazione: 180 gg dall’insediamento;

Negligenza negli adempimenti di competenza : omissione colpevole di atti doverosi;

Ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza: è il superamento dei termini procedimentali senza una ragione obiettiva e ragionevole che lo spieghi.

Ovviamente ci sono motivi che possono giustificare il ritardo (procedura complessa, ostacoli oggettivi, mancata collaborazione degli uffici dell’ente ecce ecc,) e ci sono situazioni che contemplano l’inerzia. Queste ultime possono essere in generale molteplici e di diversa natura, per esempio:

il superamento dei 180 giorni per il piano di rilevazione senza una giustificazione potrebbe rappresentare un inerzia? A mio avviso si, può!

Il Piano di estinzione non depositato dopo anni senza ragioni oggettive può essere considerata un inerzia? Si può esserlo,lo dice il TAR Puglia. La mancata attivazione di procedure pur avendone il potere-dovereè un inerzia? Evidentemente si, lo dice la Corte dei conti, Sez. Giur. Molise. Ancora, ignorare eventuali solleciti del Ministeropotrebbe rappresentareun inerzia? A mio modesto avviso potrebbe e sarebbe grave anche.

Ora se il Comune di Sant’Arpino si trova o no in circostanze simili io non lo so in quanto sono un semplice cittadino santarpinese e dunque spettatore passivo della procedura. Ma se i cittadini di Sant’Arpino in quanto tali non sono parte attiva della procedura e dunque non direttamente attori della stessa chi è che dovrebbe saperlo per noi? Evidentemente gli organi istituzionali del Comune sono chiamati a saperlo, i consiglieri, la giunta, il sindaco (in proposito bene fanno, per esempio, i consiglieri di opposizione a chiedere lumi in merito alla maggioranza), dai quali mi aspetterei oltre che riscontri “formali” in merito ai comunicati dell’opposizione, delucitazioni motivate in merito ai ritardi della procedura. Anche perché dovrebbero sapere che in quanto tali, in quanto organi istituzionali, loro si, i consiglieri , il sindaco e la giunta, sono soggetti diretti della procedura di risanamento, (comma 1 art 245), ed è dunque loro compito «assicurare condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto» e bene fanno, ripeto, i consiglieri di opposizione a chiedere chiarimenti in merito ai ritardi. Anche perché se ci dovessero essere ritardi e questi ritardi fossero dovuti all’inerzia di qualche organismo coinvolto nella procedura, bene farebbero gli organi istituzionali a segnalare l’inerzia al Ministero e a gli organi deputati al controllo, oltre che alla cittadinanza che, della mancata chiusura del dissesto continuerebbe a pagarne le conseguenze. Diversamente meglio farebbero a richiedere una proroga formale motivandola.

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